Regio decreto 2410/1926
Art. 129 — L'ufficiale medico deve sottoporre a visita medica diligente le reclute appena giunte per stabilirne la loro …
Art. 129. L'ufficiale medico deve sottoporre a visita medica diligente le reclute appena giunte per stabilirne la loro idoneita' al servizio.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.