Regio decreto 2063/1925
Art. 21 — Accertato l'investimento del primo terzo del capitale necessario, da parte del mutuatario, l'Istituto aprira'…
Art. 21. Accertato l'investimento del primo terzo del capitale necessario, da parte del mutuatario, l'Istituto aprira' a favore di questi un conto corrente addebitandolo delle somme sovvenute, aggiunti gli interessi composti, oltre all'1 per cento sull'ammontare delle somme anticipate, a titolo di provvigione, una volta tanto, e l'eventuale perdita sulle cartelle da riscattarsi dall'Istituto a valore di mercato nei casi di mutui fatti con cartelle. Il conto corrente sara' garantito da ipoteca di 1° grado sulla costruzione iniziata, comprese le aree annesse, estensibile di diritto ai successivi investimenti sino alla totalita' degli immobili da costruirsi, e valida in ogni caso anche di fallimento, ai sensi dell'art. 28 del testo unico sulle case popolari ed economiche approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318.
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