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Regio decreto 2063/1925

Art. 22 — Ad opera compiuta il conto corrente di cui al precedente articolo sara' convertito in mutuo ammortizzabile in…

ELI /it/regio-decreto/1925/10/23/2063/art/22parte di Regio decreto 2063/1925
Art. 22. Ad opera compiuta il conto corrente di cui al precedente articolo sara' convertito in mutuo ammortizzabile in un periodo non eccedente i 25 anni. Prima della chiusura del conto corrente e della conversione di esso in mutuo ammortizzabile, dovra' essere versato in contanti dal mutuatario il supplemento del terzo dipendente dalle eventuali variazioni od aggiunte oltre la previsione originaria, insieme all'importo della provvigione dell'1 per cento di cui all'articolo precedente, una volta tanto, sulle sovvenzioni ricevute.

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