Regio decreto 2063/1925
Art. 20 — Per la concessione dei mutui i richiedenti devono comprovare di disporre del terzo della totale spesa previst…
Art. 20. Per la concessione dei mutui i richiedenti devono comprovare di disporre del terzo della totale spesa prevista per la costruzione, compreso il costo dell'area. La costruzione deve essere iniziata con mezzi propri dal richiedente, in quella localita', ubicazione e secondo il piano e le previsioni di spesa totale, che siano state preventivamente concordate coll'Istituto. Non potranno ammettersi, nel corso della costruzione, variazioni od aggiunte che eccedano il 10 per cento della totale spesa prevista.
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