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Regio decreto 2063/1925

Art. 17 — Le semestralita' di ammortamento saranno fissate in conformita' delle disposizioni proprie del credito fondia…

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Art. 17. Le semestralita' di ammortamento saranno fissate in conformita' delle disposizioni proprie del credito fondiario. La misura della provvigione dovuta all'Istituto sara' fissata dal Consiglio d'amministrazione e non potra' essere superiore a L. 1 per cento del capitale mutuato.

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