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Regio decreto 2063/1925

Art. 18 — Per la riscossione della semestralita' l'Istituto ha facolta' di valersi della procedura propria della esazio…

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Art. 18. Per la riscossione della semestralita' l'Istituto ha facolta' di valersi della procedura propria della esazione delle imposte per tutto il periodo per il quale e' ammessa la esenzione dal tributo fondiario.

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