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Regio decreto 2063/1925

Art. 16 — Il tasso d'interesse sara' fissato dal Consiglio di amministrazione e non potra' mai essere superiore al 6 pe…

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Art. 16. Il tasso d'interesse sara' fissato dal Consiglio di amministrazione e non potra' mai essere superiore al 6 per cento. Per i mutui eseguiti con cartelle il tasso d'interesse dovra' essere uguale a quello delle cartelle emesse in corrispondenza dei mutui stessi.

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