Regio decreto 2063/1925
Art. 16 — Il tasso d'interesse sara' fissato dal Consiglio di amministrazione e non potra' mai essere superiore al 6 pe…
Art. 16. Il tasso d'interesse sara' fissato dal Consiglio di amministrazione e non potra' mai essere superiore al 6 per cento. Per i mutui eseguiti con cartelle il tasso d'interesse dovra' essere uguale a quello delle cartelle emesse in corrispondenza dei mutui stessi.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2063/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.