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Regio decreto 2009/1925

Art. 201 — La facolta' di aprire convitti di educazione per alunni di scuole elementari e secondarie e' concessa pure ai…

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Art. 201. La facolta' di aprire convitti di educazione per alunni di scuole elementari e secondarie e' concessa pure ai privati cittadini con le stesse norme stabilite dal Capo 12° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 per l'apertura di istituti privati di istruzione.

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