Regio decreto 2009/1925
Art. 200 — Le provincie e i comuni e gli altri enti morali hanno facolta' di aprire convitti di educazione che siano ord…
Art. 200. Le provincie e i comuni e gli altri enti morali hanno facolta' di aprire convitti di educazione che siano ordinati sul tipo dei convitti nazionali. I regolamenti speciali per questi convitti debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero della P. I. a norma dell'art. 239 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.
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