Regio decreto 2009/1925
Art. 202 — I convitti di educazione di cui ai precedenti articoli sono sottoposti alla vigilanza del R
Art. 202. I convitti di educazione di cui ai precedenti articoli sono sottoposti alla vigilanza del R. provveditore agli studi, il quale puo' ordinarne la chiusura temporanea o definitiva per gravi ragioni morali od igieniche.
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