Regio decreto 376/1925
Art. 3 — Ove sia riconosciuta l'opportunita' e la convenienza di istituire la Corporazione degli agenti di cambio pres…
Art. 3 Ove sia riconosciuta l'opportunita' e la convenienza di istituire la Corporazione degli agenti di cambio presso altre Borse oltre quelle previste nell'art. 4 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sara' provveduto a tale istituzione mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentita la Camera di commercio.
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