Regio decreto 376/1925
Art. 2 — Nel caso di aumento dei posti di agenti di cambio o quando rimangano scoperti uno o piu' posti di agenti di c…
Art. 2 Nel caso di aumento dei posti di agenti di cambio o quando rimangano scoperti uno o piu' posti di agenti di cambio, il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, ne informera' la rispettiva Camera di commercio. Coloro che, possedendo i requisiti prescritti dall'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272, o essendo stati agenti di cambio in carica il 7 marzo 1925 aspirino alla nomina ad agente di cambio, debbono presentare domanda documentata alla Camera di commercio, la quale provochera' il parere della Deputazione di borsa e del Consiglio sindacale o del Sindacato degli agenti di cambio. La Camera di commercio rimettera' poi al Ministero delle finanze le domande corredate dei documenti prescritti e del parere degli organi su indicati, comunicando la deliberazione presa al riguardo dalla propria Giunta camerale. In base alle domande presentate entro il limite dei posti disponibili il Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale potra' promuovere il Regio decreto di nomina o provocare la presentazione di nuove domande. L'essere stato agente di cambio in carica il 7 marzo 1925 costituira' titolo di preferenza ove siano concordemente favorevoli i pareri della Deputazione di borsa e del Consiglio sindacale o del Sindacato degli agenti di cambio.
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