Regio decreto 376/1925
Art. 4 — Il Consiglio sindacale di ciascuna Corporazione e' composto di 5, 7 o 9 membri, compreso il presidente, secon…
Art. 4 Il Consiglio sindacale di ciascuna Corporazione e' composto di 5, 7 o 9 membri, compreso il presidente, secondo che il numero degli agenti sia non superiore a 30, superiore a 30 e fino a 50, superiore a 50. Il presidente e' nominato a scrutinio segreto a maggioranza assoluta di voti. Gli altri componenti sono nominati a scrutinio segreto con le seguenti norme: ciascun agente di cambio ha diritto di votare per 3, 4 o 5 nomi secondo che i membri da nominare sono 4, 6 o 8; si considerano come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero delle persone da eleggere; sono eletti coloro che hanno riportato un maggior numero di voti ed a parita' di voti colui che ha maggiore eta'. Le elezioni saranno fatte in una assemblea generale di tutti i componenti la Corporazione, per la prima costituzione del Consiglio sindacale l'assemblea sara' indetta dal Commissario governativo della Camera di commercio o da un suo delegato che presiedera' la riunione fino all'insediamento del presidente e degli altri membri del Consiglio sindacale.
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