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Regio decreto 376/1925

Art. 24 — Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le Camere di commercio provvederanno alla revisi…

ELI /it/regio-decreto/1925/04/09/376/art/24parte di Regio decreto 376/1925
Art. 24 Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le Camere di commercio provvederanno alla revisione dei regolamenti interni di Borsa per conformarli alle disposizioni dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375, e del presente regolamento, e sottoporranno i nuovi regolamenti all'approvazione governativa coi pareri della Deputazione di borsa e del Consiglio sindacale, o del Sindacato degli agenti di cambio.

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