Regio decreto 376/1925
Art. 23 — Ai funzionari governativi, a quelli delle Camere di commercio, ai membri della Deputazione di borsa, ai membr…
Art. 23 Ai funzionari governativi, a quelli delle Camere di commercio, ai membri della Deputazione di borsa, ai membri del Consiglio sindacale ed in genere a chiunque sia incaricato di eseguire indagini, si applicano le disposizioni dell'art. 52 della legge 20 marzo 1913, n. 272, circa l'obbligo di serbare il segreto sulle notizie di ogni natura di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio.
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