Regio decreto 376/1925
Art. 25 — La prima nomina degli agenti di cambio presso le Borse per le quali non debba costituirsi la Corporazione sar…
Art. 25 La prima nomina degli agenti di cambio presso le Borse per le quali non debba costituirsi la Corporazione sara' fatta colle seguenti norme: Coloro fra gli agenti in carica al 7 marzo 1925 che aspirino a tale nomina e siano in grado di ricostituire la cauzione nella nuova misura prescritta, presenteranno domanda entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento alla Camera di commercio, la quale rimettera' le domande al Ministero delle finanze, insieme col proprio parere e con quello della Deputazione di borsa. E' ammessa anche per le Borse di cui al presente articolo la costituzione di societa' in accomandita ai termini dell'articolo 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, o di societa' in nome collettivo ai termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, e secondo le norme del presente regolamento. Il Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale giudichera' insindacabilmente sulle domande e promuovera' i relativi Regi decreti di nomina.
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