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Regio decreto 376/1925

Art. 22 — Per il membro di nomina governativa e per quello designato dagli Istituti di emissione nella Deputazione di b…

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Art. 22 Per il membro di nomina governativa e per quello designato dagli Istituti di emissione nella Deputazione di borsa puo' essere nominato un membro supplente il quale interviene in tutte le attribuzioni del rispettivo membro effettivo in caso di suo impedimento.

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