Regio decreto 376/1925
Art. 1
Regolamento per l'esecuzione del Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375, che recano disposizioni sulle Borse di commercio. Art. 1 Le variazioni del numero degli agenti e dell'ammontare delle cauzioni per ciascuna Borsa, potranno essere promosse, oltre che dal Ministero delle finanze di concerto col Ministero dell'economia nazionale anche su proposta delle Camere di commercio, delle Deputazioni di borsa, dei Consigli sindacali o dei Sindacati degli agenti di cambio, secondo che si tratti di Borse, ove funzioni l'uno o l'altro di questi due organi; in ogni caso pero' il provvedimento sara' adottato dopo sentito il parere di tutti gli organi su indicati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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