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Regio decreto 63/1925

Art. 52 — Agli effetti della riduzione della cauzione, prevista nel precedente articolo 51, lett

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/52parte di Regio decreto 63/1925
Art. 52. Agli effetti della riduzione della cauzione, prevista nel precedente articolo 51, lett. a), si considerano come rischi di breve durata i seguenti: 1° le assicurazioni a singolo viaggio di corpi di navi o di trasporti di merci; 2° le assicurazioni, escluse quelle dei rami grandine e bestiame, la cui durata non ecceda i sei mesi.

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