Regio decreto 63/1925
Art. 52 — Agli effetti della riduzione della cauzione, prevista nel precedente articolo 51, lett
Art. 52. Agli effetti della riduzione della cauzione, prevista nel precedente articolo 51, lett. a), si considerano come rischi di breve durata i seguenti: 1° le assicurazioni a singolo viaggio di corpi di navi o di trasporti di merci; 2° le assicurazioni, escluse quelle dei rami grandine e bestiame, la cui durata non ecceda i sei mesi.
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