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Regio decreto 63/1925

Art. 51 — Le imprese nazionali ed estere anche se a forma mutua o cooperativa per potere esercitare nel Regno le assicu…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/51parte di Regio decreto 63/1925
Art. 51. Le imprese nazionali ed estere anche se a forma mutua o cooperativa per potere esercitare nel Regno le assicurazioni contro i danni debbono costituire e vincolare a favore della massa degli assicurati per contratti formanti il portafoglio italiano, una cauzione che, fermo il limite minimo stabilito nell'art. 33, terzo comma, del decreto-legge, viene ragguagliata a fine di ogni esercizio al 35 per cento dei premi lordi accertati nell'esercizio scaduto inerenti alle assicurazioni, stipulate nell'esercizio stesso o anteriormente, dei rischi compresi nel portafoglio italiano. In tali premi s'intendono compresi gli accessori e le addizionali ed escluse solamente le tasse a carico degli assicurati. La detta misura, sempre tenuto fermo il limite minimo predetto, viene ridotta: a) al 15 per cento per i rischi di breve durata; b) al 20 per cento per i rischi dei rami grandine e bestiame; c) al 20 per cento dei contributi consuntivi dell'esercizio, quando trattisi di associazioni mutue per le assicurazioni di corpi di navi, le quali ammettono nei rispettivi statuti la possibilita' di imporre ai propri soci contributi straordinari, il cui credito, a norma dell'art. 675, n. 10, del Codice di commercio, goda privilegio sulle navi costituenti l'oggetto dell'associazione stessa.

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