Regio decreto 63/1925
Art. 53 — Per la costituzione delle cauzioni di cui al precedente art
Art. 53. Per la costituzione delle cauzioni di cui al precedente art. 51, per le modalita' di deposito e di vincolo di attivita' destinate a detta costituzione, per la valutazione di tali attivita', si dovranno osservare, in quanto applicabili, le norme degli articoli 26, 27 e 28 del presente regolamento.
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