Regio decreto 63/1925
Art. 44 — Le imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla vita che all'entrata in vigore del decreto-legge 29 apr…
Art. 44. Le imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla vita che all'entrata in vigore del decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, operavano nel Regno a norma della legge 4 aprile 1912, n. 305, e non avevano ceduto il portafoglio all'Istituto nazionale, sono autorizzate a continuare le operazioni secondo le nuove norme, senza essere soggette agli obblighi di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento. Per le imprese che gia' esercitavano nel Regno le assicurazioni sulla vita prima dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1912, n. 305, e cedettero il loro portafoglio all'Istituto nazionale, puo' essere concessa, alle condizioni previste dal capoverso del n. 1 dell'art. 19 del decreto-legge, l'autorizzazione ad esercitare nuovamente, purche' la domanda di autorizzazione sia presentata entro due anni dall'applicazione del presente regolamento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 63/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.