Regio decreto 63/1925
Art. 43 — L'Istituto nazionale ha facolta' di stipulare con le imprese cedenti particolari convenzioni, anche in deroga…
Art. 43. L'Istituto nazionale ha facolta' di stipulare con le imprese cedenti particolari convenzioni, anche in deroga alle precedenti disposizioni, per disciplinare la cessione, ferme rimanendo le disposizioni del decreto-legge. Tali convenzioni debbono essere comunicate al Ministero dell'economia nazionale. L'Istituto nazionale ha facolta' altresi' di accettare in cessione quote di rischio in misura superiore a quelle stabilite dall'art. 24 del decreto-legge.
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