Regio decreto 63/1925
Art. 45 — Le imprese nazionali ed estere che si propongano di esercitare l'industria delle assicurazioni contro i danni…
Art. 45. Le imprese nazionali ed estere che si propongano di esercitare l'industria delle assicurazioni contro i danni non possono iniziare le operazioni se non dopo che abbiano conseguito l'autorizzazione con decreto del Ministro per l'economia nazionale. A tal uopo debbono presentare domanda Ministero dell'economia nazionale secondo le norme degli articoli seguenti.
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