Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 63/1925Art. 45
Regio decreto 63/1925

Art. 45 — Le imprese nazionali ed estere che si propongano di esercitare l'industria delle assicurazioni contro i danni…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/45parte di Regio decreto 63/1925
Art. 45. Le imprese nazionali ed estere che si propongano di esercitare l'industria delle assicurazioni contro i danni non possono iniziare le operazioni se non dopo che abbiano conseguito l'autorizzazione con decreto del Ministro per l'economia nazionale. A tal uopo debbono presentare domanda Ministero dell'economia nazionale secondo le norme degli articoli seguenti.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 63/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 44 Art. 46 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.