Regio decreto 63/1925
Art. 42 — L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimborsera' per ciascun contratto alle imprese cedenti, in proporzio…
Art. 42. L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimborsera' per ciascun contratto alle imprese cedenti, in proporzione del rischio assunto la quota-parte delle spese di acquisizione nella misura che sara' concordata fra Istituto ed imprese, entro i limiti stabiliti dal sesto comma dell'art. 24 del decreto-legge, secondo i diversi tipi di contratto: detto accordo potra' essere modificato alla scadenza del triennio previsto dal settimo comma del citato articolo. In caso di mancato accordo sulla predetta misura decidera' il Ministero della economia nazionale. L'Istituto rimborsera' inoltre, nella proporzione del rischio assunto, le spese d'incasso effettivamente sopportate dalle imprese assicuratrici, pei premi successivi al primo anno nella misura, non mai superiore al cinque per cento del premio annuale, che sara' stabilita nell'accordo predetto.
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