Regio decreto 63/1925
Art. 39 — L'Istituto nazionale partecipera', in proporzione degli obblighi assunti, nelle riduzioni, liberazioni e risc…
Art. 39. L'Istituto nazionale partecipera', in proporzione degli obblighi assunti, nelle riduzioni, liberazioni e riscatti ai quali i rischi da esso accettati potessero andare soggetti. Nel caso di riscatto, l'Istituto versera' all'impresa cedente il pro-rata in proporzione della somma assicurata, contro presentazione da parte dell'impresa cedente della quietanza rilasciata dall'assicurato. Per i riscatti di polizza effettuati d'ufficio, l'Istituto nazionale versera' la quota che deve pel riscatto, soltanto in seguito ad accettazione da parte dell'assicurato della liquidazione relativa e contro presentazione della quietanza comprovante l'avvenuto pagamento.
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