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Regio decreto 63/1925

Art. 40 — Nel caso di sospensione del contratto di assicurazione per mancato pagamento dei premi o per altra condizione…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/40parte di Regio decreto 63/1925
Art. 40. Nel caso di sospensione del contratto di assicurazione per mancato pagamento dei premi o per altra condizione contenuta nella polizza, l'impresa cedente deve darne avviso all'Istituto nazionale all'atto della dichiarazione della sospensione, come all'atto della rimessa in vigore a norma delle condizioni di polizza, entro cinque giorni dalla data della dichiarazione di sospensione o della rimessa in vigore. Nel caso in cui per la rimessa in vigore della polizza sia richiesta la visita medica, la comunicazione concernente la riattivazione della polizza dovra' essere accompagnata dalla polizza originaria, dal rapporto medico e da tutti gli altri documenti raccolti all'uopo dall'impresa. L'Istituto nazionale puo' sempre rifiutare la riattivazione del rischio gia' assunto. In tal caso l'impegno dell'Istituto verso l'impresa cedente rimane limitato esclusivamente al valore del contratto alla data in cui venne dichiarata la sospensione. L'impresa cedente rimane peraltro sempre responsabile verso l'assicurato del valore integrale del contratto. Nel caso di consenso da parte dell'istituto nazionale per la rimessa in vigore del contratto di assicurazione, l'Istituto nazionale partecipera' pro-rata di premio agli interessi di mora e premi suppletivi corrisposti dall'assicurato alla impresa assicuratrice.

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