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Regio decreto 63/1925

Art. 38 — L'impresa cedente e' obbligata al pagamento dei premi all'Istituto nazionale entro dieci giorni dalla riscoss…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/38parte di Regio decreto 63/1925
Art. 38. L'impresa cedente e' obbligata al pagamento dei premi all'Istituto nazionale entro dieci giorni dalla riscossione. Pero' puo' essere derogato a questa disposizione quando sia concordata fra l'Istituto nazionale e le imprese l'apertura di un conto corrente per l'iscrizione delle rispettive partite di debito e credito con le norme che saranno stabilite fra le parti. Trascorsi cinque giorni dalla scadenza del termine massimo di mora indicato nelle condizioni di polizza, l'Istituto nazionale riterra' senz'altro sospeso l'obbligo derivantegli dal rischio accettato in cessione, fermi rimanendo i diritti dell'Istituto stesso derivanti dall'inadempienza dell'impresa alle condizioni della cessione. Ciascuna impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana, deve tener presso la sede centrale, a disposizione del personale dell'Istituto nazionale, gli elementi occorrenti per l'accertamento dei premi incassati per ciascun contratto. Qualora risultino incassi compiuti dall'impresa e non versati all'Istituto nazionale nel termine stabilito, potra' essere promossa la revoca dell'autorizzazione, salva ogni altra conseguenza di legge. La sospensione dell'obbligo dell'Istituto nazionale, prevista nel primo capoverso del presente articolo, non limita in alcuna guisa e misura l'integrale obbligo assunto dall'impresa verso l'assicurato.

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