Regio decreto 63/1925
Art. 33 — I depositi effettuati a norma dell'art
Art. 33. I depositi effettuati a norma dell'art. 145 del Codice di commercio e dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, possono essere svincolati solamente in seguito alla estinzione delle obbligazioni per le quali i depositi vennero costituiti. Potra' essere pero' consentita la conversione dei titoli depositati in titoli nominativi con la modalita' ed agli effetti di cui al terzo comma dell'art. 27 del presente regolamento.
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