Regio decreto 63/1925
Art. 34 — Il privilegio speciale per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, spett…
Art. 34. Il privilegio speciale per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, spettante, ai termini degli articoli 28 e 51 del decreto-legge, sui depositi di cui al precedente articolo, deve intendersi limitato a quella parte dei depositi medesimi che debba essere mantenuta in relazione alle obbligazioni ancora in vigore derivante dai contratti predetti.
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