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Regio decreto 63/1925

Art. 32 — Le imprese hanno facolta', previa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, di sostituire le atti…

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Art. 32. Le imprese hanno facolta', previa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, di sostituire le attivita' destinate a copertura delle riserve con altre attivita' della specie indicata nel precedente articolo 26: in ogni caso il valore delle nuove attivita' non deve essere inferiore a quello delle attivita' che vengono sostituite.

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