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Regio decreto 63/1925

Art. 31 — Quando un'impresa, per qualsiasi motivo, abbia cessato dall'esercitare l'assicurazione, potra' ottenere lo sv…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/31parte di Regio decreto 63/1925
Art. 31. Quando un'impresa, per qualsiasi motivo, abbia cessato dall'esercitare l'assicurazione, potra' ottenere lo svincolo totale delle attivita' vincolate, solo qualora dimostri di avere estinto qualsiasi obbligo od impegno assunto con le assicurazioni. Alla domanda di svincolo dovranno essere uniti i documenti comprovanti tale estinzione ed il Ministero, fatte le debite verificazioni ed ordinate le pubblicazioni e affissioni che credera' del caso, autorizzera', con suo decreto, lo svincolo. In casi eccezionali in cui il soddisfacimento degli impegni assicurativi da parte delle imprese non possa avvenire, in tutto o in parte, se non mediante le attivita' vincolate a copertura delle riserve, il Ministero dell'economia nazionale ha facolta' di consentire lo svincolo di tutto o di parte delle dette attivita' e, con le cautele che riterra' del caso, di porre le medesime attivita' a disposizione delle imprese o dei liquidatori volontari o giudiziari delle stesse o dei Regi commissari nominati a termini degli articoli 45 e 47 del decreto-legge, unicamente con la estinzione degli obblighi dipendenti dalle assicurazioni assunte.

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