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Regio decreto 63/1925

Art. 24 — Quando siano diminuiti di un terzo il capitale azionario di una societa' anonima o il fondo di garanzia di un…

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Art. 24. Quando siano diminuiti di un terzo il capitale azionario di una societa' anonima o il fondo di garanzia di una associazione mutua, che esercitino l'assicurazione sulla vita, il Ministero dell'economia nazionale puo' richiedere, se in seguito a tale diminuzione il capitale azionario o il fondo di garanzia vengano ridotti a meno di dieci milioni di lire, che venga eseguita, in tutto o in parte, la reintegrazione del capitale o del fondo predetto. In caso di mancata esecuzione della reintegrazione il Ministero, potra', ove lo ritenga opportuno, vietare l'assunzione di nuovi affari o porre l'impresa in liquidazione. Analoghi provvedimenti potranno essere adottati in caso di diminuzione di un terzo del capitale azionario o del fondo di garanzia di societa' o associazioni mutue estere.

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