Regio decreto 63/1925
Art. 25 — La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti con le operazioni di assicurazione sulla durata d…
Art. 25. La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti con le operazioni di assicurazione sulla durata della vita umana (riserva matematica) relative al portafoglio italiano, non potra' essere inferiore a quella risultante prendendo a base le tavole di mortalita' e di invalidita' e il saggio di interesse adottati dall'impresa di assicurazione con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale. Le imprese di assicurazione debbono possedere nel Regno e vincolare a favore della massa degli assicurati, le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, le attivita' necessarie per coprire le riserve matematiche inerenti a detto portafoglio e calcolate sulle basi tecniche di cui al comma precedente.
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