Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 63/1925Art. 23
Regio decreto 63/1925

Art. 23 — Le spese di primo impianto non potranno superare: a) un quarto del capitale sociale, nel caso di societa' ano…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/23parte di Regio decreto 63/1925
Art. 23. Le spese di primo impianto non potranno superare: a) un quarto del capitale sociale, nel caso di societa' anonime, anche se a forma cooperativa; b) un quarto del fondo di garanzia di cui all'art. 19 del decreto-legge, nel caso di associazioni di mutua assicurazione. Le spese predette debbono essere ammortizzate in un periodo non superiore a un decennio: all'uopo si dovra' annualmente prelevare sull'importo degli utili risultanti dal conto profitti e perdite, e prima di qualsiasi ripartizione, una somma almeno eguale al quoziente dell'importo delle spese che restano da ammortizzare per il numero degli anni che occorrono per giungere al termine del predetto periodo di dieci anni.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 63/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 22 Art. 24 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.