Regio decreto 63/1925
Art. 110 — Le imprese nazionali ed estere di capitalizzazione sono tenute ad una revisione periodica delle basi tecniche
Art. 110. Le imprese nazionali ed estere di capitalizzazione sono tenute ad una revisione periodica delle basi tecniche. Debbono percio' presentare al Ministero dell'economia nazionale, almeno ogni tre anni, il confronto fra il saggio di rendimento reale risultante dagli investimenti e quello ammesso per il calcolo delle riserve matematiche e delle tariffe. Alle imprese predette sono applicabili le norme del terzo e quarto comma del precedente art. 109.
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