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Regio decreto 63/1925

Art. 111 — Le imprese nazionali ed estere di assicurazione, i mediatori autorizzati e le imprese di capitalizzazione e d…

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Art. 111. Le imprese nazionali ed estere di assicurazione, i mediatori autorizzati e le imprese di capitalizzazione e di risparmio sono obbligate a fornire tutte quelle notizie e dati statistici che potranno essere richiesti dal Ministero dell'economia nazionale. Le imprese di assicurazione contro i danni sono obbligate a trasmettere al Ministero le tariffe e le condizioni generali di polizza.

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