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Regio decreto 63/1925

Art. 109 — Le imprese nazionali ed estere autorizzate ad esercitare nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita um…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/109parte di Regio decreto 63/1925
Art. 109. Le imprese nazionali ed estere autorizzate ad esercitare nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana sono tenute ad una revisione periodica delle basi tecniche, cioe' delle tavole di mortalita' e di invalidita' e del saggio di interessi adottati per il calcolo dei premi e delle riserve matematiche. Le imprese presenteranno al Ministero dell'economia nazionale almeno ogni tre anni: 1° il confronto fra la mortalita' preveduta nelle tavole predette e quella verificatasi; 2° il confronto fra il saggio d'interesse predetto e quello realmente ricavato dall'impiego delle riserve. Il Ministero dell'economia nazionale determinera' le forme e il contenuto dei documenti dimostrativi che dovranno essere presentati dalle imprese per stabilire i predetti confronti. In caso di scarti notevoli dei risultati dell'esperienza in confronto alle basi tecniche, il Ministero dall'economia nazionale potra' richiedere la rettifica delle basi di calcolo delle riserve matematiche per i contratti in corso e delle tariffe dei premi. Il Ministero stabilira' il periodo di tempo, entro il quale deve essere provveduto alla reintegrazione della copertura delle riserve matematiche risultanti dalle nuove basi di calcolo ed i modi coi quali tale reintegrazione dovra' essere fatta.

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