Regio decreto 63/1925
Art. 100 — In caso di fallimento delle imprese nazionali ed estere di assicurazione contro i danni, si applicano le disp…
Art. 100. In caso di fallimento delle imprese nazionali ed estere di assicurazione contro i danni, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli che riguardano il diritto al riparto e i privilegi degli assicurati. Sono inoltre applicabili alle imprese di cui nel comma precedente le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 94.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 63/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.