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Regio decreto 63/1925

Art. 101 — Le imprese nazionali e le rappresentanze di imprese estere di capitalizzazione, quando le riserve matematiche…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/101parte di Regio decreto 63/1925
Art. 101. Le imprese nazionali e le rappresentanze di imprese estere di capitalizzazione, quando le riserve matematiche non siano interamente coperte da attivita' vincolate a norma dei precedenti articoli 73 e 75, sono messe in liquidazione con le modalita' ed agli effetti di cui agli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 90 e 91 del presente regolamento in quanto applicabili, e salvo quanto e' previsto dagli articoli seguenti.

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