Regio decreto 63/1925
Art. 99 — Ove un'impresa si metta volontariamente in liquidazione, il Ministro per l'economia nazionale, con suo decret…
Art. 99. Ove un'impresa si metta volontariamente in liquidazione, il Ministro per l'economia nazionale, con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, dichiarera' che ad essa e' revocata l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione. La liquidazione si svolgera' con le norme stabilite dal Codice di commercio, ferme restando le disposizioni del decreto-legge e del presente regolamento circa il privilegio che compete agli assicurati sulle cauzioni e salva la procedura per la liquidazione forzata nei casi previsti dal decreto-legge e dal presente regolamento. I liquidatori dovranno trasmettere al Ministero dell'economia nazionale il bilancio annuale e sottostare all'osservanza delle norme del capo II del titolo II concernenti le cauzioni.
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