Regio decreto 1058/1924
Art. 5 — Art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
Art. 5 (Art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa, questa conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimita' dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonche' le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
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