Regio decreto 1058/1924
Art. 6 — Art. 3 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639
Art. 6 (Art. 3 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639). Il ricorso in sede contenziosa davanti alla Giunta provinciale non e' piu' ammesso quando, contro l'atto o provvedimento amministrativo, sia stato presentato reclamo in via gerarchica secondo le leggi vigenti.
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