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Regio decreto 1058/1924

Art. 4 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1924/06/26/1058/art/4parte di Regio decreto 1058/1924
Art. 4 (Art. 1, n. 12, art. 2 n. 2, del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). La Giunta provinciale amministrativa giudica con giurisdizione esclusiva sui ricorsi per questioni derivanti dal rapporto d'impiego prodotti da impiegati assunti in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, dai Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza o da qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto alla tutela od anche alla sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale. Restano tuttavia ferme le disposizioni vigenti circa i maestri elementari. Pei ricorsi contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni con le quali gli impiegati siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi ovvero siasi provveduto alla formazione del loro ruolo di anzianita', la Giunta provinciale amministrativa decide anche in merito. Sono altresi' attribuiti all'esclusiva giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa, che si pronuncia anche in merito: 1° I ricorsi e le opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di fiere e mercati, ai termini dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1866, n. 2983, omessa la decisione della deputazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo; 2° I ricorsi contro le iscrizioni nel ruolo della spesa per la somministrazione del chinino agli operai ed ai coloni affetti di febbri palustri, ai termini dell'art. 159 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

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