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HomeNormeRegio decreto 1058/1924Art. 3
Regio decreto 1058/1924

Art. 3 — Art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840

ELI /it/regio-decreto/1924/06/26/1058/art/3parte di Regio decreto 1058/1924
Art. 3 (Art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). Nelle materie in cui la Giunta provinciale amministrativa non ha competenza esclusiva a senso dell'articolo seguente, essa e' autorizzata a decidere di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza. Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso. Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacita' di privati individui, salvo che si tratti della capacita' a stare in giudizio.

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