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HomeNormeRegio decreto 1058/1924Art. 2
Regio decreto 1058/1924

Art. 2 — Art. 2 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639

ELI /it/regio-decreto/1924/06/26/1058/art/2parte di Regio decreto 1058/1924
Art. 2 (Art. 2 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639). Spetta alla Giunta provinciale amministrativa la decisione sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, che non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria, ne' appartengano alla giurisdizione di corpi o collegi speciali, contro le deliberazioni dell'autorita' di pubblica sicurezza in materia di licenza di esercizi pubblici e di agenzie pubbliche, ai termini degli articoli 50, 51, 52, 67 e 69 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144, (serie 3ª).

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