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Regio decreto 1058/1924

Art. 1

ELI /it/regio-decreto/1924/06/26/1058/art/1parte di Regio decreto 1058/1924
Testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Art. 1 (Art. 1 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 32. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839). La Giunta provinciale amministrativa e' investita di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi che non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria, ne' appartengano alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali, relativi alle materie seguenti: 1° Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali relative alle istituzioni fatte a pro delle generalita' degli abitanti dei Comuni o delle loro frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carita' e di beneficenza, come pure agli interessi dei parrocchiani, alla sorveglianza ed alla revisione dei conti delle opere di carita' e di beneficenza, delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni sussidiate dal Comune, ai termini degli articoli 132 e 133 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; 2° Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali relative all'esecuzione di opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico rispettivamente della Provincia o del Comune, a mente dell'art. 307 del testo unico succitato; 3° Ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal sindaco sulle materie di edilita' e di polizia locale ed in materia d'igiene pubblica, attribuite per legge ai Comuni, contro l'ordine da essi emanato, di esecuzione dei provvedimenti stessi a spese degli interessati, nonche' contro l'ordinanza del sottoprefetto che rende esecutoria la nota delle medesime, ai termini di quanto e' disposto nell'art. 153 del testo unico suddetto, modificato dall'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; 4° Ricorsi contro i provvedimenti emanati dal sindaco in materia d'igiene dell'abitato, secondo le attribuzioni che gli sono conferite negli articoli 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636; 5° Ricorsi in materia di consorzi fra Provincia, Comuni, enti morali o privati, per opere stradali che non escono dai limiti del territorio della Provincia; e contro i provvedimenti previsti dall'art. 17 del decreto-legge Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 circa i Consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali. 6° Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche, poste per legge a carico esclusivo dei proprietari frontisti, senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale; 7° Ricorsi in materia di bonifica di seconda categoria; 8° Ricorsi contro i provvedimenti ordinati dai sindaci per contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, relative alle opere pubbliche dei Comuni.

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