Regio decreto 1058/1924
Art. 19 — Art.16 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639
Art. 19 (Art.16 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639). La decisione deve contenere: 1. Il nome e cognome del ricorrente e il suo domicilio o residenza; 2. Il tenore delle domande; 3. I motivi in fatto e in diritto; 4. Il dispositivo; 5. La firma dei consiglieri con la indicazione del consigliere estensore; 6. La indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui e' pronunziata. I requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 sono a pena di nullita'. La parte che soccombe e' condannato alle spese di giudizio. Quando concorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate. L'onorario di avvocato o procuratore, ripetibile dalla parte condannata, non puo' essere liquidato in una somma maggiore di L. 100 per ciascuna decisione.
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