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HomeNormeRegio decreto 1058/1924Art. 20
Regio decreto 1058/1924

Art. 20 — Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639

ELI /it/regio-decreto/1924/06/26/1058/art/20parte di Regio decreto 1058/1924
Art. 20 (Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639). E' ammessa la domanda di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile, e previo deposito della somma di L. 100, che e' devoluta all'erario in caso di rigetto della domanda. E' dispensata dal deposito l'Amministrazione.

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