Regio decreto 1058/1924
Art. 18 — Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 21. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
Art. 18 (Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 21. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). L'incompetenza per ragione di materia puo' essere proposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Giunta provinciale deve pronunziarla anche d'ufficio. Contro tali decisioni e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, salvo sempre contro le decisioni di essso, il ricorso alle sezioni unite della Cassazione, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761.
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